ASSOCIAZIONE TININISKA ITALIA – Onlus
STATUTO
TITOLO I – Denominazione – Sede – Durata
Articolo 1
E costituita l’associazione denominata:
TININISKA ITALIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Essa si ispira al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alla legge 7 dicembre 2000 numero 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Articolo 2
La sede legale dell’associazione è in via Domodossola n. 23 CAP 00183, Roma
L’Associazione può avere altre sedi.
Articolo 3
L'Associazione ha durata illimitata, salvo proroga o scioglimento deliberato nelle forme di legge.
TITOLO II – Scopi
Articolo 4
L’Associazione non ha fine di lucro, è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità, razza, religione. E’ apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica ed è ispirata dai principi umanitari fondamentali sanciti nella carta ONU dei diritti universali dell’uomo.
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
a. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
b. Assistenza Sanitaria;
c. Beneficenza;
d. Istruzione;
e. Formazione;
f. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
g. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h. Promozione della cultura e dell’arte;
i. Tutela dei diritti civili;
In particolare l’associazione TININISKA ITALIA si propone di:
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, sia sul territorio italiano che, eventualmente all’estero, tesi all’inclusione sociale e alla riabilitazione di soggetti svantaggiati, quali soggetti in cura psichiatrica, ragazzi a rischio di devianza, sia psicologica che criminale.
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, sia sul territorio italiano che, eventualmente all’estero, tesi all’inclusione sociale di soggetti particolarmente svantaggiati perché appartenenti a gruppi o minoranze per i quali è più difficile l’accesso alla normale socializzazione e inserimento lavorativo, ci riferiamo in particolare ai rom, agli immigrati provenienti da situazioni di particolare disagio.
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, che diano l'opportunità a soggetti disagiati in paesi che sono stati esposti a guerre e calamità naturali, di poter ricevere il sostegno economico per la propria sopravvivenza fisica;
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per popolazioni disagiate il cui patrimonio culturale sia a rischio di estinzione, sostenendone e mantenendone processi che mirino a fortificare e consolidare la propria identità culturale;
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, di formazione verso persone svantaggiate a cui sia stata negata la possibilità di accesso all’educazione di base.
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere una qualifica professionale tale da sviluppare anche in futuro, in autonomia, un proprio percorso di crescita nel mondo del lavoro;
- Promuovere, coordinare, attuare progetti ed interventi, nati da esigenze reali, per offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di ottenere un’occupazione stabile per favorirne il processo di integrazione nella società.
Tutte le attività inerenti ai settori istruzione e formazione sono rivolte esclusivamente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
Articolo 5
L’Associazione prevede l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Articolo 6
L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’articolo 4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 7
L’Associazione ha l’obbligo dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione <organizzazione non lucrativa di utilità sociale> o dell'acronimo <Onlus>.
TITOLO III – Soci
Articolo 8
Possono partecipare all’Associazione le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni e le altre legittime organizzazioni, che condividano gli scopi dell’Associazione.
Possono essere soci tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell’Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell’Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Sono previste tre categorie di soci:
Soci Fondatori. Sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. I soci fondatori eleggono il primo consiglio direttivo dell’Associazione.
Soci Ordinari. Sono coloro che saranno ammessi dall’Assemblea in quanto condividono i principi e le finalità dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Soci Sostenitori. Persone giuridiche, aziende, enti e legittime organizzazioni, che saranno ammesse dal Consiglio Direttivo in quanto condividono i principi e le finalità dell’Associazione, che vogliono sostenere l’Associazione finanziariamente o fattivamente. Hanno diritto di designare un delegato che partecipa all’assemblea e ha diritto di voto.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti della Associazione. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Articolo 9
I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
I soci presteranno la propria attività, all’interno dell’organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all’Assemblea, che delibera a maggioranza motivando l'eventuale diniego.
Articolo 11
Il socio cessa di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte.
Il Socio che non intenda continuare a partecipare all’attività dell’Associazione può recedere mediante comunicazione scritta. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.
L’Assemblea può dichiarare la decadenza del Socio:
- che non partecipa in alcun modo alle attività dell’Associazione;
- che non ha partecipato (o delegato altri soci) a tre assemblee consecutive;
- che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno un anno.
Il Socio può essere escluso quando:
- fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l’esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
Articolo 12
Il Socio che cessi di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.
Articolo 13
La quota sociale è incedibile e intrasmissibile.
TITOLO IV – Patrimonio – Entrate
Articolo 14
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Articolo 15
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche Comunitarie (Unione Europea), finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi o fondazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
Articolo 16
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. L’Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Articolo 17
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce:
- la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione (quota d’iscrizione);
- la quota di versamento annuale da parte dei soci (quota sociale).
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.
I bilanci dell’Associazione resteranno depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Articolo 19
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 20
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 21
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o del Segretario o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
TITOLO V – Organi dell’Associazione
Articolo 22
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Possono essere inoltre opzionalmente costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- Il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Le cariche sono elette, con le modalità previste dal regolamento e gratuite.
CAPO I – Assemblea dei Soci
Articolo 23
I soci sono convocati in Assemblea, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione può essere inviato su supporto informatico o telematico.
L’assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi sede adeguata nel Territorio Comunitario (Unione Europea).
Articolo 24
Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.
In ogni caso ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.
Articolo 25
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.
Articolo 26
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
L’Assemblea come sopra costituita delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori (se previsto);
- sulla nomina del Collegio dei Garanti (se previsto);
- sull’accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- sul merito dell’esclusione degli aderenti;
- sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- sulla approvazione e modifiche al regolamento dell’associazione;
- su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto.
L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo nonché sulle materie suindicate con la maggioranza dei voti dei soci presenti.
L’Assemblea deliberà altresì:
- sulle modifiche allo statuto;
- sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
CAPO II - Consiglio Direttivo
Articolo 27
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto numericamente da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 28
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo può nominare un tesoriere che cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il Consiglio direttivo può nominare uno o più Segretari che curano la comunicazione dell’Associazione verso terzi e verso i Soci.
Articolo 29
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
Articolo 30
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
Articolo 31
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 32
Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, possono ricevere il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.
Articolo 33
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Esso compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, soggetto all’approvazione dell’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- fissare la norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) quando questi saranno indispensabili per il volume di attività;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Articolo 34
Il Presidente ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura, con l’obbligo di notificare tali operazioni ai Soci.
Articolo 35
Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro un mese, convocare l’Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri, così eletti dall’Assemblea, cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.
CAPO III – Presidente
Articolo 36
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate e dandone evidenza ai Soci, purché gli enti donatori rientrino nelle linee nell’etica dell’associazione;
- è autorizzato ad intrattenere rapporti con persone giuridiche, enti, aziende e istituti di credito;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori (sentito il Consiglio Direttivo) nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 37
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
CAPO V – COLLEGIO DEI GARANTI
Articolo 38
L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
TITOLO VI – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
Articolo 39
In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.